1. È istituito in Roma, con sede in via Tasso 145 e 155, il Museo centrale della Resistenza e della Guerra di liberazione, di seguito denominato «Museo».
2. Il Museo ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
1. Il Museo assicura la conservazione e la valorizzazione della memoria storica e della relativa documentazione degli eventi attraverso i quali si sono concretizzate e svolte la Resistenza al fascismo e la lotta per la liberazione dell'Italia dall'occupazione militare tedesca nella seconda guerra mondiale.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 il Museo cura:
a) la raccolta, la conservazione e l'ordinamento di cimeli e di documenti di ogni genere, scritti ed audiovisivi;
b) l'organizzazione di visite guidate didattiche e di concorsi per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di corsi di aggiornamento per i docenti;
c) l'organizzazione di mostre, di convegni e di quanto altro sia utile a dare testimonianza ed a diffondere la conoscenza del periodo di cui al comma 1;
d) la concessione di borse di studio per ricerche sulla Resistenza e sulla guerra di liberazione;
e) la pubblicazione di testi, anche in forma di fumetto, audiovisivo e CD-ROM, per diffondere la conoscenza della Resistenza e della guerra di liberazione, in particolare tra le nuove generazioni.
1. Per il funzionamento del Museo è iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, a decorrere dall'anno 2006, un contributo annuo di 125.000 euro, da incrementare ogni anno in base alla variazione dell'indice ISTAT relativo al tasso di inflazione.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Museo può disporre di ulteriori contributi straordinari del Ministero per i beni e le attività culturali per specifiche esigenze, debitamente motivate e documentate.
4. Ulteriori fondi di finanziamento del Museo possono essere:
a) i contributi e le donazioni da parte di amministrazioni dello Stato, di enti pubblici e privati, di enti locali, di fondazioni, di associazioni e di soggetti privati;
b) le entrate derivanti dalle attività svolte ai sensi dell'articolo 2.
1. Gli organi del Museo sono:
a) il comitato direttivo;
b) il presidente;
c) il vice presidente;
d) il direttore;
e) il collegio dei revisori dei conti.
1. Il comitato direttivo del Museo è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, dei quali uno è nominato presidente dal Ministro stesso;
b) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) un rappresentante del Ministero della difesa;
d) un rappresentante del comune di Roma;
e) un rappresentante della provincia di Roma;
f) un rappresentante della regione Lazio;
g) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti ed associazioni:
1) Associazione nazionale ex internati (ANEI);
2) Associazione nazionale ex internati e reduci dalla prigionia (ANERP);
3) Associazione nazionale ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti (ANED);
4) Associazione nazionale combattenti della Guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate (ANCFARGL);
5) Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della patria (ANFIM);
6) Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI);
7) Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA);
8) Federazione italiana delle associazioni partigiane (FIAP);
9) Federazione italiana volontari della libertà (FIVL).
2. In caso di scioglimento di uno degli enti o delle associazioni di cui alla lettera g) del comma 1, il posto corrispondente nel comitato direttivo è soppresso. Il relativo personale, che risulti in servizio al 31 dicembre 2005, è assunto da parte del Ministero che ha la vigilanza sull'ente o sull'associazione.
3. I membri del comitato direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. Lo svolgimento della funzione di componente del comitato direttivo è a titolo gratuito.
5. La designazione dei rappresentanti ministeriali nel comitato direttivo è effettuata con decreto del Ministro competente. La designazione degli altri rappresentanti è effettuata con provvedimento dell'organo deliberante.
1. Il comitato direttivo elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti, il vice presidente, dandone comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il comitato direttivo delibera l'eventuale indennità di funzione per il presidente ed il vice presidente.
3. Il comitato direttivo nomina, anche scegliendolo tra soggetti esterni al Museo, a maggioranza assoluta dei componenti, il direttore del Museo, con incarico triennale
1. Il presidente del Museo, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), ha la rappresentanza legale del Museo, convoca e presiede le riunioni del comitato direttivo e cura l'esecuzione delle delibere; vigila sull'attività del Museo; adotta eventuali provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima riunione del comitato direttivo.
2. Il presidente trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali, in seguito a deliberazione del comitato direttivo, entro il mese di dicembre, il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il mese di marzo il bilancio consuntivo con la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
1. Il direttore del Museo, nominato dal comitato direttivo ai sensi dell'articolo 6, comma 3, esegue le delibere del comitato direttivo; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione per la gestione del Museo; presenta ogni anno, al comitato direttivo, entro il mese di dicembre, la relazione sulle attività da svolgere nell'anno seguente ed entro il mese di gennaio la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. Per la nomina a direttore è considerato titolo preferenziale l'avere curato pubblicazioni sulla Resistenza o sulla Guerra di liberazione.
3. Il direttore può essere revocato dal comitato direttivo con delibera motivata ed approvata a maggioranza assoluta.
4. Il direttore, se dipendente pubblico, è collocato in posizione di comando per la durata della carica.
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, due effettivi ed uno supplente, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i funzionari del Ministero stesso e da due membri, uno effettivo ed uno supplente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
3. I revisori dei conti assistono alle riunioni del comitato direttivo.
1. Il personale del Museo è messo a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali, secondo l'organico stabilito nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Altre unità di personale dei Ministeri, nel limite di cinque unità, possono essere richieste dal Museo all'amministrazione di appartenenza, per il periodo di un anno, rinnovabile, sulla base di una delibera del comitato direttivo, per comprovate e motivate esigenze organizzative e gestionali del Museo stesso. Tale personale è collocato nella posizione di comando presso il Museo per la durata dell'incarico.
3. In caso di scioglimento degli enti o delle associazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), il relativo personale, assunto nella pubblica amministrazione ai sensi del medesimo articolo 5, comma 2, è assegnato in via preferenziale al Museo, fino a copertura dell'organico previsto dalla tabella A allegata alla presente legge e dei posti richiesti in posizione di comando ai sensi del comma 2 del presente articolo.
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può assegnare ogni anno presso il Museo, su richiesta motivata del presidente del Museo stesso ed approvata dal comitato direttivo, tre docenti della scuola di ogni ordine e grado, con incarico annuale rinnovabile, per lo svolgimento di attività a carattere didattico e di ricerca storica.
1. Per l'acquisizione o l'esproprio degli appartamenti di proprietà privata, ubicati nello stabile situato in via Tasso 145 in